BORBONE VIAGGI, in collaborazione con Mondial Assistance Italia S.p.A. - specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di BORBONE VIAGGI.
Per le garanzie Bagaglio e Assistenza, le condizioni sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo, numerato e personale, che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza.
ATTENZIONE: DAL 1° MAGGIO 2010 E' OBBLIGATORIO AVERE L'ASSICURAZIONE MEDICA PER CHI VISITA CUBA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Art. 1- L’assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni:
1.1 CONSULENZA MEDICA
Quando a seguito di malattia o infortunio, occorra accertare lo stato di salute dell’Assicurato, Mondial Assistance mette a disposizione il proprio Servizio di Guardia Medica per i contatti necessari, al fine di valutare quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
1.2 RIENTRO SANITARIO
1.2.1 Trasporto in ambulanza In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell’Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
1.2.2. Rientro sanitario Quando le condizioni dell’Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo, il costo della prestazione è interamente a carico di Mondial Assistance. L’Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti dall’art.4 – Scelta dei mezzi di trasporto/INTERASSISTANCE/DISPOSIZIONI COMUNI.
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.
1.2.3 Esclusioni comuni Sono escluse dall’assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscono all’Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.
Sono altresì esclusi:
• Le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato o alla stipulazione del contratto, le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;
• Lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
• Gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall’uso non terapeutico di stupefacenti i di allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
• Le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali
• Tutti i casi previsti agli art.2 e 3 – INTERASSISTANCE – DISPOSIZIONI COMUNI/ESCLUSIONI.
Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all’importo di € 1.291,14 per i viaggi all’estero, e € 516,46 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche vengano effettuate da un organismo ufficiale.
Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
1.3 RIENTRO DELLA SALMA
Mondial Assistance in caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto.
Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione.
1.4 RIENTRO DI UN FAMILIARE O COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICURATO
A seguito del rientro sanitario dell’Assicurato, Mondial Assistance organizza e prende a carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purchè assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario dell’Assicurato, Mondial Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri assicurati fino all’importo di €154,94 per persona (massimo 2 persone).
1.5 SPESE DI VIAGGIO DI UN FAMILIARE
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, Mondial Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il familiare o il ferito.
1.6 RIENTRO DEI FIGLI MINORI DI 15 ANNI
Quando a seguito di infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, l’Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, Mondial Assistance mette a disposizione di un familiare o di altra persona designata dall’Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno in prima classe o in aereo in classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.
1.7 SPESE DI CURA
1.7.1 Oggetto Mondial Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
• Al rimborso o al pagamento diretto delle spese delle visite mediche e/o per acquisto di medicinali (purchè sostenute a seguito di prescrizione medica);
• Al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all’Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati.
Il rimborso verrà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa (fatture o ricevute) in originale.
1.7.2 Limitazioni Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a € 103,29 per i viaggi all’estero e € 51,65 per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino a € 103,29 per i viaggi all’estero e € 51,65 per i viaggi in Italia, fermo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro al domicilio a seguito di evento verificatosi in viaggio saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 103,29 per i viaggi all’estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati ed i sottolimiti sopra indicati, purchè sostenute entro i 60 giorni successivi all’evento. Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 25,82 a carico dell’Assicurato. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso verrà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione per la quale viene richiesto il rimborso.
In caso di polizza stipulato per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo 10 volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Mondial Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.
1.7.3. Esclusioni Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
• Infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato; malattie croniche, malattie mentali o psicosomatiche; stato di gravidanza oltre il 180° giorno;infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, da suicidio o tentato suicidio; cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione volontaria della gravidanza;
• Acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
• Interventi o applicazioni di natura estetica;
• Visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
• Tutti i casi previsti agli art. 2 e 3 – INTERASSISTANCE – DISPOSIZIONI COMUNI/ESCLUSIONI
1.8 SPESE SUPPLEMENTARI DI SOGGIORNO Nel caso l’assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Mondial Assistance rimborsa fino a concorrenza di € 103,29 le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l’Assicurato. Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori.
1.9 RIENTRO AL DOMICILIO Se le condizioni fisiche dell’Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell’Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per l’Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano.
1.10 RIENTRO ANTICIPATO Se l’Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, Mondial Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di € 774,69 per i viaggi all’estero e €258,23 per i viaggi in Italia. Il rientro potrà essere effettuato con: aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un massimo di 48 ore.
1.11 INVIO MEDICINALI URGENTI (solo per i viaggi all’estero) Mondial Assistance provvede all’invio dei medicinali necessari (purchè in commercio in Italia) alla salute dell’Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, accerta che le specialità locali non sono equivalenti. L’invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l’importazione dei farmaci richiesti.
1.12 INVIO MESSAGGI URGENTI Qualora l’Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persona residenti in Italia, Mondial Assistance provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi.
1.13 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE (Solo per i viaggi all’estero) Vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di €103,29.
1.14 INTERPRETE A DISPOSIZIONE Quando l’Assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e sia necessario un interprete per favorire il contatto tra l’Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Mondial Assistance reperisce tale interprete e lo invia presso l’ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di €516,46.
1.15 ANTICIPO CAUZIONI (solo per i viaggi all’estero) In caso di evento non doloso avvenuto all’estero, Mondial Assistance costituirà in nome e per conto dell’Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Mondial Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’Assicurato nella produzione del sinistro. L’ammontare massimo coperto da Mondial Assistance, previe garanzie bancarie o di altro tipo da Mondial Assistance stessa indicate, è di €2582,28 per cauzione, somma che l’Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
1.16 ANTICIPO DENARO Quando l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, potrà richiedere a Mondial Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di €2582,28. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l’Assicurato dovrà prima presentare a Mondial Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l’Assicurato non sarà in grado di fornire a Mondial Assistance le garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate o nel caso il trasferimento di valuta all’estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt.1 e 4 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI delle C.G.A.
INTERASSISTANCE – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 2 Sono escluse tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa.
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Mondial Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.
Art. 3 ESCLUSIONI
Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi provocati da:
• Viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
• Guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
• Esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale ed atmosferico; atti di guerra anche civile, sciopero, sommosse, movimenti popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
• Prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
Sono esclusi le malattie e gli infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, a meno che questa non sia di natura commerciale.
Art. 4 SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO
Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:
- aereo sanitario con équipe medica
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella
- treno se necessario vagone letto
- autoambulanza
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi:
- aereo di linea in classe turistica
- treno in prima classe e/o vagone letto
- autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa
Art. 5 DOPPIA ASSICURAZIONE
Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini dell’art. 1 del presente certificato, l’Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l’intervento.
Art. 6 RESPONSABILITA’
Mondial Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione di cui all’art. 1 in caso di:
- Movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico;
- Trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- Sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
- Disposizioni delle Autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto.
Mondial Assistance Italia S.p.a., Via Ampère 30, 20131 Milano (Servizio Liquidazione Danni), specificando in ogni caso il genere, l’entità e le circostanze nelle quali il servizio si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4 fornendo inoltre a Mondial Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre concludendo l’assicurazione, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l’Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Mondial Assistance l’uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai seni dell’art. 1915 Cod.Civ.
Art. 2 L’Assicurato è tenuto a cedere a Mondial Assistance, fino alla concorrenza dell’indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Mondial Assistance di esercitare tali diritti.
Art. 3 Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
Art. 4 Obblighi in caso di sinistro:
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Per ogni richiesta contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24.
DATI INDISPENSABILI ALL’INTERVENTO:
E’ assolutamente indispensabile che vengano comunicati i dati necessari all’intervento, e più precisamente:
- il tipo di assistenza richiesto
- il numero di certificato assicurativo
- l’indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
- il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.
CONSULENZA MEDICA/RIENTRO SANITARIO
Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare.
In caso di ricovero, fornire i dati relativi all’ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o l’infortunato.
SPESE DI CURA
Conservare ed inviare entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A, via Ampère 30, 20131 Milano (Servizio Liquidazione Danni) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
BAGAGLIO
IN CASO DI DANNI SUBITI IN AEROPORTO:
- mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l’ufficio aeroportuale “Lost and Found”. Inoltrare sempre reclamo scritto al Vettore Aereo;
- furto: sporgere regolare denuncia scritta all’Ufficio di Polizia dell’aeroporto.
IN CASO DI DANNI SUBITI IN ALTRE CIRCOSTANZE:
Sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità Locali di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al Vettore od all’Albergatore eventualmente responsabili.
IN OGNI CASO:
Notificare il danno scrivendo entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. , Via Ampère 30, 20131 Milano (Servizio Liquidazione Danni) presentando, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato nel luogo dove si è verificato il danno, nonché la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali.